Il brevetto d’invenzione industriale è la forma di protezione più efficace e duratura concessa a seguito della registrazione Marchio on line a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, anche se la soluzione adottata può essere poi piuttosto semplice.
Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. possono costituire oggetto di tutela i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili (art. 12 l.i.) le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali.
Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa a un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa a oggetti esistenti. il trovato inventivo per essere brevettabile deve poi soddisfare altri requisiti che sono: novità, novità intrinseca (originalità), industrialità, liceità.
Per ottenere un brevetto d’invenzione occorre preparare la documentazione necessaria e pagare le relative tasse per qualsiasi chiarimento, o per avere solo un preventivo, potete contattarci via e all’indirizzo: info@ufficiobrevettionline.it, oppure venirci a trovare nel nostro studio, previo appuntamento, per esporci il vostro problema. la prima consulenza è sempre gratuita! per affidare un incarico direttamente online, potete utilizzare l’apposita sezione “ufficio virtuale” dove troverete i vari moduli, programmi, recapiti e tutto il necessario per iniziare in modo professionale le relative pratiche.
Per richiedere invece una semplice consulenza compilate e spedite l’apposito modulo elettronico. le rappresentanze presso l’u.i.b.m. (ufficio italiano brevetti e marchi), le consulenze legali, le cause di contraffazione, vengono esclusivamente seguite e curate da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.
Il marchio europeo o comunitario consente di potere ottenere, con un’unica domanda, una tutela valida su tutto il territorio della comunità europea: (austria, belgio, danimarca, finlandia, francia, germania, gran bretagna, grecia, irlanda, italia, lussemburgo, paesi bassi, portogallo, spagna, svezia, lituania, estonia, lettonia, polonia, romania, bulgaria, cipro e quelli che eventualmente entreranno a farne parte). questo sistema di registrazione coesiste con quelli nazionali e quelli internazionali secondo l’accordo di madrid. l’ufficio che si occupa dei marchi comunitari ha sede ad alicante in spagna.
Una volta ricevuta una domanda, questo ufficio, provvede a effettuare un’ulteriore ricerca di anteriorita’ tra i marchi comunitari mentre ogni stato, a eccezione dell’italia della francia e della germania, procede a effettuare una ricerca a livello nazionale. a seguito di ciò il marchio viene pubblicato ed è possibile che vengano presentate opposizioni da parte di chi ritiene di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato.
Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio della comunità europea per 10 anni, anche se poi è possibile procedere al suo rinnovo.